Sono autorizzati a effettuare interventi di counselling (counseling) soltanto i professionisti (non necessariamente psicologi) che possono dimostrare di avere seguito un apposito corso di studi almeno triennale, e sono pertanto in possesso di un diploma di counsellor (counselor) rilasciato da scuole che svolgono specificamente attività di formazione al counselling
In assenza di uno specifico corso triennale di counselling non possono definirsi automaticamente counsellor i pedagogisti, i mediatori, i consulenti aziendali, i consulenti familiari, e neppure gli psicologi.
La selezione delle scuole autorizzate a rilasciare diplomi di counselling dovrebbe essere normata dallo Stato, ma l’iter ministeriale per definire regole e caratteristiche della formazione dei counsellor non è ancora stato completato.
Al momento, su richiesta della European Association for Counselling (EAC) che delinea norme valide per tutti i paesi della Comunità Europea, sono alcune Società Nazionali (fra cui la SICo , la più antica delle società nazionali di counselling, di cui l’Istituto CHANGE è socio fondatore) a indicare e mantenere aggiornate le regole e le caratteristiche del percorso formativo che abilita a svolgere attività di counselling.
Il counsellor è pertanto un professionista che, attraverso un percorso formativo specifico, ha acquisito competenze relazionali, comunicative, pedagogiche e sociali di grado elevato che lo rendono capace di sostenere in modo adeguato una relazione con un interlocutore che gli chiede affiancamento nell’affrontare situazioni personali ed emotivamente significative.
La formazione triennale non è considerata sufficiente dalla SICo e da CHANGE per garantire la qualità dell’intervento del counsellor: è richiesto a tutti i professional counsellor, cioè coloro che esercitano effettivamente e regolarmente l’attività di counsellor come professione, un aggiornamento professionale regolare, con la partecipazione a corsi e incontri formativi specifici organizzati da scuole riconosciute, e con la partecipazione a momenti di supervisione affidati a professionisti in possesso del titolo di Cousellor supervisore (titolo anch’esso previsto e normato dalle Società Nazionali ed Internazionali di counselling)
E’ consigliabile che chi incontra un counsellor in un istituzione pubblica, in uno studio privato o altrove, chieda di essere informato sull’iter formativo seguito dal professionista e sulla scuola di appartenenza: le scuole più qualificate garantiscono infatti che i loro counsellor partecipino regolarmente agli interventi di aggiornamento e di supervisione a garanzia e a tutela del cliente.
I counsellor CHANGE
Possono essere definiti "counsellor dell'Istituto CHANGE" esclusivamente i counsellor, diplomati presso la nostra scuola, che sono inseriti in progetti e/o interventi di counselling che enti pubblici o privati hanno affidato a CHANGE
A questi counsellor viene chiesto di unire al rigore professionale un impegno regolare di aggiornamento e supervisione e la partecipazione a incontri di verifica-valutazione specificamente dedicati al progetto in cui sono inseriti.
Proprio per l'impegno che questi counsellor dedicano al loro lavoro teniamo a sottolineare che i "Counsellor CHANGE" sono esclusivamente:
- I counsellor soci della cooperativa (vedere L’équipe di counsellor di CHANGE )
- I counsellor inseriti in progetti ufficialmente affidati a CHANGE (in questo momento Maurizio Gaido, che partecipa al Progetto 3C; altri counsellor stanno per essere inseriti in progetti in partenza a settembre).
Ci impegniamo a tenere aggiornato l'elenco dei progetti man mano che verranno attivati e dei counsellor inseriti in ciascuno di essi